CHI SIAMO - Statuto
Statuto dell’Associazione BAMBINI IN ROMANIA.
ARTICOLO 1 - Costituzione
E’ costituita una associazione denominata BAMBINI IN ROMANIA con sede in Milano,
Via Gonin 8. L’Associazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie ovunque,
in Italia e all’estero. L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire
utili. La durata dell’Associazione è illimitata, fermo restando la facoltà
dell’assemblea di deliberarne lo scioglimento anticipato.
ARTICOLO 2 - Scopo
L’Associazione si propone lo scopo di assistere e migliorare le condizioni
di vita dei minori in Romania, che versano in stato di bisogno, in ciò interagendo
con strutture nazionali, rumene ed internazionali. L’Associazione, quindi,
intende promuovere ed incentivare, direttamente od indirettamente, la realizzazione
di strutture di assistenza, anche sanitaria, ai bambini rumeni, quali ad esempio,
gli orfanotrofi, nonché centri per l’educazione, lo sviluppo culturale e la
formazione professionale degli stessi minori, valorizzando, ove ne ricorrano
i presupposti, il patrimonio culturale umano ed economico della Romania. L’Associazione
si propone inoltre il sostegno al reinserimento socio professionale dei giovani
con diciotto anni compiuti che abbandonano il sistema di protezione dei minori
in difficoltà. L’Associazione intende altresì valorizzare il volontariato,
prima risorsa impiegata ed impiegabile nel proseguimento dei propri scopi.
ARTICOLO 3 - Attività strumentali, accessorie
e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro:
ARTICOLO 4 - Associati
Sono Associati Fondatori i signori Cogliati
Claudio, Turone Carones Giuliana, Cavallari Maurizio, Schemmari Attilio, Artom
Guido, Rigoldi Virginio (Don Gino), Sacchi Liliana, Carrara Maurizio, Milesi
Gianangelo, Moretti Massimo e coloro che saranno nominati tali con delibera
adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo. Sono Associati Amici
le persone fisiche, giuridiche e gli enti od istituzioni che, condividendo
le finalità dell’Associazione, facciano richiesta di adesione, presentando
domanda al Consiglio Direttivo; quest’ultimo decide inappellabilmente sull’ammissione
Tali categorie di associati sono tenute al versamento della quota annuale
prevista e fissata dal Consiglio Direttivo. Quest’ultimo potrà suddividere
gli Associati Amici in diverse ed ulteriori sottocategorie. Il Consiglio Direttivo
potrà nominare Associati Onorari coloro che facciano donazioni all’Associazione
vuoi di un rilevante contributo economico, vuoi di materiale e oggetti suscettibili
di entrare a far parte del patrimonio della medesima nonché coloro che si
distinguano o si siano distinti per meriti particolari nei settori di interesse
dell’Associazione. Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità
di partecipazione dell’associato alla vita associativa.
ARTICOLO 5 - Recesso ed esclusioni
L’associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto
il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha effetto dall’anno successivo
a quello della comunicazione. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza
assoluta l’esclusione di Associati Amici per grave e reiterato inadempimento
degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa
e non tassativa:
morosità;
inadempimento
dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal
presente Statuto;
condotta
incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell’Associazione;
comportamento
contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
ARTICOLO 6 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a. le
quote associative versate dagli associati;
b. i
proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi;
c. i
contributi liberi offerti tanto da associati quanto da terzi;
d. i
contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici
o Privati.
Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio
e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso nonché sulla
destinazione delle rendite.
ARTICOLO 7 - Esercizio finanziarioi
L’esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ciascun anno. Entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo redige ed approva
il bilancio economico di previsione per l’esercizio successivo ed entro il
31 (trentuno) maggio successivo il rendiconto economico per l’esercizio decorso,
da sottoporre all’assemblea dei soci entro il 30 giugno per la definitiva
approvazione. E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché
di fondi e riserve durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge.
ARTICOLO 8 - Organi
Sono Organi dell’Associazione:
l’Assemblea;
il
Consiglio Direttivo;
il
Presidente;
il
Comitato d’Onore, ove istituito;
il
Revisore dei Conti.
ARTICOLO 9 - Assemblea
L’assemblea è costituita da tutti gli associati ed è ordinaria e straordinaria.
L’assemblea generale ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro
sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea ordinaria delibera
su:
a. la relazione
del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
b. il rendiconto
patrimoniale e finanziario dell’esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore;
c. l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
d. la
nomina del Revisore dei Conti;
e. eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all’assemblea.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo
e dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione
del fondo comune.
ARTICOLO 10 - Convocazione e quorum
L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. Le convocazioni
dell’assemblea sono fatta senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei
almeno sei giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza,
l’assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati tre
giorni prima della data fissata. Il diritto di intervento in assemblea nonché
il diritto di voto spettano a tutti gli associati in regola con il versamento
della quota associativa per l’anno in corso. Ogni associato maggiore di età
ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne
più di tre. L’assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è
validamente costituita, anche per delega, con l’intervento di almeno metà
degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda
convocazione l’assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia
il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Per la modifica degli scopi e lo scioglimento dell’Associazione è necessario
l’intervento e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’assemblea
è presieduta dal Presidente in carica, in sua mancanza dal Vice Presidente
Vicario. Chi presiede designa un segretario incaricato di redigere il verbale
della riunione.
ARTICOLO 11 - Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri
eletti dall’assemblea, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio
Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che siano
nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o
più consiglieri vengano a mancare durante l’esercizio sociale, il Consiglio
Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, sino alla
successiva assemblea, la quale può confermare ovvero sostituire il membro
cooptato. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che
ne ravveda l’opportunità e comunque almeno ogni due mesi, senza obblighi di
forma purchè con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima
della data fissata per la riunione. Per la validità delle riunioni del Consiglio
Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica;
il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti.
ARTICOLO 12 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione per la gestione dell’Associazione, nonché per la realizzazione
degli scopi e la gestione delle sue attività. Esso svolge ogni ulteriore compito
affidatogli dal presente Statuto. Il Consiglio, nell’ambito dei suoi membri,
qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, elegge il Presidente. Il Presidente
del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione. Il Consiglio
può nominare al proprio interno un Segretario ed un Tesoriere, determinandone
poteri, natura e qualifica del rapporto. Il Consiglio Direttivo, inoltre,
elegge al proprio interno il Vice Presidente Vicario e può delegare singoli
compiti a Consiglieri nonché nominare al proprio interno un Comitato esecutivo
di tre membri.
ARTICOLO 13 - Presidente e Vice Presidente Vicario
Il Presidente dell’Associazione esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa
necessari per il buon funzionamento amministrativo gestionale e promozionale
dell’Associazione. Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni
con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi alfine
di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative
nell’Associazione. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione
di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa
o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli cura il funzionamento amministrativo
dell’Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegatigli dal
Consiglio. In caso di assenza od impedimento del Presidente egli è sostituito
a tutti gli effetti dal Vice Presidente Vicario.
ARTICOLO 14 - Comitato d’onore
Il Comitato d’onore, ove istituito, è composto da esperti o comunque
da persone di particolare prestigio e competenza nei settori di attività
dell’Associazione, scelte dal Consiglio Direttivo. Il Comitato di onore
è organo consultivo dell’Associazione per la formulazione di
strategie, programmi, attività e ricerca nei settori coinvolti, direttamente
od indirettamente, nell’attività dell’ente ovvero sui singoli
progetti, luogo di confronto ed elaborazione. Tale organo si riunisce su richiesta
del Presidente dell’Associazione.
ARTICOLO 16 - Clausola arbitrale
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti
la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad
un Collegio Arbitrale di tre Arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte
ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente da due Arbitri
così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale
di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale
arbitro non designato da una delle parti. Gli Arbitri procederanno in via
irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro 30 giorni dalla
nomina del Collegio medesimo. La sede dell’arbitrato sarà quella
di Milano.
ARTICOLO 17 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione
per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, con deliberazione
dell’assemblea, ad altre associazioni che perseguano fini analoghi ovvero
a fini di pubblica utilità.
ARTICOLO 18 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di leggi
vigenti in materia.l
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